Legge sulla Concorrenza: tutte le novità per chi acquista casa

Magazine Great Estate

La Legge n.124/2017, “legge annuale sulla Concorrenza” introduce alcune novità in materia di compravendita di immobili, dettando norme a tutela dell’acquirente

Finalmente, dopo tante ricerche, avete trovato la proprietà dei vostri sogni. Procedete alla stipula del preliminare di vendita (o compromesso), col contestuale pagamento della caparra confirmatoria. Poi arriva il momento di sottoscrivere il rogito notarile: è proprio a questo punto che la Legge n.124/2017, la cosiddetta “legge annuale sulla Concorrenza”, introduce un’importante novità,  relativamente al saldo del prezzo residuo dovuto al venditore. La legge infatti istituisce la facoltà di richiedere (richiesta proveniente da almeno una delle parti), che l’importo relativo venga tenuto in deposito su un conto corrente dedicato del Notaio fino all’avvenuta trascrizione dell’atto di vendita presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente (trascrizione che rappresenta il momento a partire dal quale la vendita può dirsi perfezionata, senza problemi concernenti ad esempio l’insistenza sul bene venduto di vincoli come sequestri, domande e/o ipoteche giudiziali, pignoramenti ecc..).

Fino a tale momento il notaio non può rifiutarsi di custodire e tenere in deposito il saldo del prezzo dovuto dall’acquirente al venditore.

Oggetto di richiesta di deposito potranno essere non solo le somme da destinare a saldo del prezzo di vendita, ma anche quelle ricevute dai clienti per il pagamento delle imposte dovute per l’acquisto di casa o altri immobili; infine al notaio si potrà richiedere di tenere in deposito anche le somme che occorrono per estinguere eventuali passività gravanti sul venditore ( come nella circostanza della vendita di una casa a suo tempo acquistata con un mutuo, ancora in corso di ammortamento).

Si tratta di un’importante novità a tutela della parte acquirente; infatti, nell’eventualità che, prima del passaggio definitivo di proprietà si verifichi qualche problema, il deposito delle somme presso il conto dedicato del notaio ne consente il recupero in qualsiasi momento.

La normativa ha efficacia retroattiva e si applica anche ai compromessi stipulati prima dell’entrata in vigore della legge sulla concorrenza, ossia del 29 agosto 2017.

 

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