Ti proponiamo uno speciale approfondimento su quanto in concreto disposto dalle nuove misure introdotte con il D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020, il cosiddetto Decreto Liquidità
Lo scorso 9 aprile è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Liquidità (DL dell’8 aprile 2020 n. 23), contenente “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese e professionisti, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, per un valore di 400 miliardi di euro.
Sulla scorta delle misure contenute in questo Decreto Legge, è pronta ad essere attivata la copertura pubblica che sosterrà i finanziamenti concessi dalle banche o dai soggetti abilitati all’erogazione del credito in favore delle imprese colpite dall’ emergenza coronavirus.
Di seguito, la sintesi delle regole, degli importi e i limiti di accesso al credito.
Il Decreto Liquidità prevede 2 canali di accesso ai prestiti garantiti dallo Stato:
– La società Sace (società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario) per le grandi imprese.
– Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino a 499 dipendenti (Pmi).
Sace
- L’accesso:
Per quanto concerne l’accesso alla Sace sono state previste tre fasce:
– garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
– garanzia all’80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
– garanzia al 70% per imprese con fatturato oltre 5 miliardi di euro.
- L’importo:
Per quello che riguarda l’importo del prestito garantito, questo non potrà essere superiore al maggiore di questi due ammontare:
– 25% del fatturato del 2019;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se l’impresa è nata dopo il 31.12.2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività).
- I vincoli:
L’impresa beneficiaria (o altre imprese del medesimo gruppo) non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel corso del 2020; inoltre, l’azienda dovrà impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Dovrà inoltre rispettare una clausola Made in Italy, vale a dire usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia.
- Costi e durata:
I prestiti vanno restituiti in 6 anni, con preammortamento possibile fino a 2 anni. Le commissioni sono differenziate: per le Pmi, in rapporto all’importo garantito, sono pari a 0,25% il 1° anno, a 0,5% il 2° e 3° anno e all’1% dal 4° al 6° anno. Per le imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell’importo garantito il 1° anno, al 1% nel 2° e 3° anno, al 2% dal 4° al 6° anno.
- Procedure:
Per la prima fascia, sotto 1,5 miliardi di euro di fatturato, la procedura è la seguente: domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla Sace. Quest’ultima processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi eroga. Per le imprese più grandi la procedura è più complessa e occorrerà un decreto Mef-Mise.
Fondo di garanzia
- La garanzia:
La garanzia di base sarà del 90%, per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro.
I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato.
La garanzia sale al 100% per finanziamenti fino a 25.000 euro e comunque entro il 25% dei ricavi, destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi. Per questa categoria di prestiti non c’è valutazione del merito di credito: basta un’autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in 6 anni con inizio del rimborso non prima di 2 anni.
Nel caso di ricavi fino a 3,2 milioni di euro è prevista la garanzia del 90%, che può arrivare al 100% se l’ulteriore 10% è garantito da Confidi. Possono accedervi solo le imprese fino a 499 dipendenti che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni di euro e comunque entro il 25% del fatturato, quindi un prestito non superiore a 800.000 euro.
E’ necessaria un’autocertificazione che attesti i danni da Covid-19.
- Costi e durata:
Fino al termine del 2020, l’accesso è gratuito per tutte le operazioni del Fondo.
– Per i prestiti fino a 25.000 euro è previsto un tasso di interesse rapportato al rendimento dei Titoli di Stato, con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%).
– Per le aziende con ricavi fino a 3,2 milioni di euro il testo non prevede un tasso minimo né una durata massima del rimborso prefissata.
- Procedure:
Per i prestiti fino a 25.000 euro, come detto, non ci sarà una valutazione del merito di credito
Per le altre categorie (prestiti al 90% o prestiti al 100% Stato + Confidi) è prevista un’istruttoria bancaria alleggerita: si valuterà solo la struttura economico-finanziaria dell’azienda (esclusa la valutazione dell’andamento relativo agli ultimi 6 mesi).
N.B. Per la presentazione delle richieste di finanziamento si consiglia prima di tutto di rivolgersi alla propria Banca che, in questa prima fase, sarà in grado di fornire tutte le disposizioni ed informazioni occorrenti.
Sospensione adempimenti e versamenti tributari (aprile e maggio)
Tra le sue misure, il Decreto Liquidità contiene anche la proroga degli adempimenti fiscali, amministrativi e processuali.
La mini-proroga di 4 giorni (dal 16.03 al 20.03.2020) è stata estesa fino al 16.04.2020.
Sono sospesi:
– i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Pertanto, i versamenti, in scadenza il 16.03.2020, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.04.2020.
– I versamenti I.V.A. in scadenza a marzo 2020.
– I versamenti per le imprese turistico-ricettive, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc….. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.05.2020 (che slitta al 1.06.2020), oppure attraverso un numero massimo di 5 rate mensili di pari importo, dalla stessa data.
– Per quanto riguarda gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, il decreto conferma la sospensione dei versamenti da autoliquidazione, che scadevano tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020 e relativi:
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- all’Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi si dovranno effettuare entro il 31.05.2020 (in unica soluzione o entro 5 rate).
– Per gli esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel 2019, il decreto introduce la stessa sospensione per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019. Tale sospensione vale solo nel caso in cui si verifichi un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
Inoltre, per la stessa categoria restano sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza dall’8.03.2020 al 31.05.2020, mentre rimangono in ogni caso pienamente efficaci gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. Gli adempimenti sospesi potranno essere effettuati entro il 30.06.2020, senza sanzioni.
Ancora, sono sospesi i versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’Iva, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020
NON sono sospesi, in nessun caso gli adempimenti relativi al versamento delle ritenute di acconto.
Bonus 600 euro per le partite IVA
Infine, il Decreto Liquidità in merito alla vicenda del bonus di 600 euro a favore delle partita I.V.A. prevede che, per poter beneficiare dell’indennità, i professionisti debbano essere “non titolari di trattamento pensionistico e iscritti alla Cassa in via esclusiva”.