L’imprenditore agricolo professionale: qualifica e requisiti


L’imprenditore agricolo professionale: qualifica e requisiti

Guide Apr 07, 2020 No Comments
La figura dello I.A.P: ti proponiamo uno speciale approfondimento su questa importante figura e sulla relativa disciplina giuridica. Oggi la prima parte, dedicata alla qualifica e ai requisiti richiesti dalla legge

Se hai deciso di acquistare terreni e/o aziende agricole, classiche o vitivinicole, potresti valutare l’interessante opportunità di effettuare l’acquisto in qualità di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), beneficiando così di tutta una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie.
Ma andiamo per gradi.

I.A.P: LA QUALIFICA

Ai sensi dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. 

N.B. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.

I.A.P. E REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE

La legge impone allo I.A.P. il possesso di adeguate conoscenze e competenze nel settore agricolo.

Innanzitutto, la dichiarazione dei redditi deve mostrare un reddito complessivo che, per almeno il 50%, derivi dalle attività agricole sopra descritte.
Nel caso queste siano esercitate nelle zone svantaggiate, così come definite individuate nell’art. 17 Regolamento CE 1257/1999, la quota di reddito derivante dall’attività agricola deve essere almeno del 25% rispetto alla eventuale restante quota di redditi prodotti dallo I.A.P. Nel calcolo della percentuale del reddito imponibile dichiarato ai fini fiscali si dovrà prendere a riferimento l’ultima dichiarazione dei redditi presentata con il modello Unico, 730 o redditi PF, escludendo però dal calcolo quanto già indicato nella precedente NOTA.
La stessa proporzione 50% e 25% è estensibile anche ai tempi di lavorazione e attività dedicati all’attività agricola.

Lo I.A.P. deve essere in possesso almeno del diploma di laurea in Scienze Agrarie o Forestali, Medicina Veterinaria, Scienza delle Produzioni Animali, Scienza delle Tecnologie Alimentari, o diploma universitario nelle medesime aree o ancora diploma di istituto tecnico agrario o professionale con indirizzo agrario.

Inoltre, dovrà esercitare l’attività agricola come titolare, contitolare, coadiuvante familiare, amministratore, lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda di riconoscimento della qualifica.

Ancora, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionale in agricoltura, organizzati in attuazione di normative comunitarie, statali o regionali e dove il numero di ore di frequenza del corso varia secondo la regione.

In alternativa alle precedenti si potrà presentare la laurea conseguita presso le facoltà di agraria.


Per favorire lo sviluppo societario in agricoltura, il D.lgs 99/2004, ha previsto il riconoscimento dello STATUS di I.A.P. anche alle società, superando la precedente normativa che limitava la qualifica solo alle persone fisiche. Oltre ai requisiti già menzionati, affinché anche la società acquisisca la qualifica di I.A.P. sono previsti i seguenti requisiti soggettivi:

  • SOCIETA’DI PERSONA: Almeno un socio deve possedere la qualifica di I.A.P.
  • SOCIETA’ IN ACCOMANDITA: la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
  • SOCIETA’ COOPERATIVE: Oltre alle cooperative di produzione rientrano anche quelle di conduzione, qualora almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di I.A.P.
  • SOCIETA’ DI CAPITALE: La qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore.

ATTRIBUZIONE QUALIFICA AI SOCI (D.Lgs. n.101/2005-Circ. 48/2006)

Nel caso delle società di persona e cooperative, comprese quelle di lavoro, l’attività svolta dai soci, in presenza dei requisiti di legge, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di Imprenditori agricoli professionali.

  • SOCIETA’ DI PERSONA E COOPERATIVE: La qualifica può essere acquisita, oltre che in relazione ad attività imprenditoriale individuale, anche in relazione ad attività svolta in qualità di socio purché sussistano i requisiti. Nelle cooperative avviene il riconoscimento anche per i soci lavoratori purché, all’atto dell’adesione, il socio stabilisca il tipo di rapporto lavorativo da cui deriverà l’inquadramento.
  • SOCIETA’ DI CAPITALE – La qualifica viene acquisita dagli amministratori, che non devono essere più iscritti nella gestione separata.

Non perdete la seconda ed ultima parte dell’approfondimento dedicato alla disciplina in materia di imprenditori a titolo principale, dedicata alle relative agevolazioni fiscali


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Chiara Peppicelli

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