L’imprenditore agricolo professionale: qualifica e requisiti


L’imprenditore agricolo professionale: qualifica e requisiti

Guide Apr 17, 2024 1 Comment

Se hai deciso di acquistare terreni o aziende agricole, questa guida ti aiuterà a valutare l’interessante opportunità di effettuare l’acquisto in qualità di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.), beneficiando così di vantaggiose agevolazioni fiscali e finanziarie.

I.A.P: LA QUALIFICA

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ha introdotto la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (abbreviato I.A.P.), una figura in possesso di conoscenze e competenze professionali, la quale dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50%  del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50%  del proprio reddito globale da lavoro, con esclusione di pensioni, assegni ad esse equiparati ed indennità di qualsivoglia altra natura.

I.A.P. E REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE

La legge impone allo I.A.P. il possesso di adeguate conoscenze e competenze nel settore agricolo, nonché specifici requisiti reddituali.

Innanzitutto, quanto alle adeguate conoscenze e competenze professionali, le stesse sono comprovate dal possesso di un titolo di studio quale il  Diploma di Istituto Tecnico Agrario o professionale con indirizzo agrario, di un Diploma di Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, in Medicina Veterinaria, in Scienza delle Tecnologie Alimentari o di un Diploma Universitario nelle stesse aree.

In alternativa al titolo di studio, si può avere frequentato, con superamento del relativo esame , un corso di formazione professionale in agricoltura con rilascio di relativo attestato finale, purché di durata non inferiore a quella prevista dalla Regione di riferimento. In molte Regioni italiane, l’esame finale può essere sostituito da un tirocinio da svolgere presso un’impresa agricola. 

In mancanza di attestati di frequenza a corsi formativi o di diplomi universitari o di scuole di secondo grado, è sufficiente avere esercitato attività agricola in qualità di titolare, contitolare, collaboratore familiare, amministratore o lavoratore agricolo per almeno tre anni consecutivi, antecedenti la presentazione della domanda di riconoscimento.

Quanto ai requisiti reddituali, la dichiarazione dei redditi dello I.A.P. deve mostrare un reddito complessivo che, per almeno il 50%, derivi dalle attività agricole sopra descritte.
Nel caso queste siano esercitate in zone svantaggiate, così come definite nell’art. 17 Regolamento CE 1257/1999, la quota di reddito derivante dall’attività agricola deve essere almeno del 25% rispetto alla eventuale restante quota di redditi prodotti dallo I.A.P. Nel calcolo della percentuale del reddito imponibile dichiarato ai fini fiscali, si dovrà prendere a riferimento l’ultima dichiarazione dei redditi presentata con il modello Redditi PF, 730, escludendo però dal calcolo quanto già indicato nella precedente NOTA.
La stessa proporzione 50% e 25% è estensibile anche ai tempi di lavorazione e attività dedicati all’attività agricola.

I.A.P. E SOCIETA’

Per favorire lo sviluppo societario in agricoltura, il D.lgs 99/2004 ha previsto il riconoscimento dello STATUS di I.A.P. anche alle società, superando la precedente normativa che limitava la qualifica solo alle persone fisiche. Oltre ai requisiti già menzionati, affinché anche la società acquisisca la qualifica di I.A.P. sono previsti i seguenti requisiti soggettivi:

  • SOCIETÀ DI PERSONA: Almeno un socio deve possedere la qualifica di I.A.P.
  • SOCIETA’ IN ACCOMANDITA: la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
  • SOCIETA’ COOPERATIVE: Oltre alle cooperative di produzione rientrano anche quelle di conduzione, qualora almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di I.A.P.
  • SOCIETA’ DI CAPITALE: La qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore. Ricordiamo che nelle società di capitali la qualifica di amministratore può essere rivestita anche da un non socio.

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA I.A.P. AI SOCI (D.LGS. n.101/2005-Circ. 48/2006)

Nel caso delle società di persona e cooperative, comprese quelle di lavoro, l’attività svolta dai soci, in presenza dei requisiti di legge, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di Imprenditori agricoli professionali.

  • SOCIETA’ DI PERSONA E COOPERATIVE: La qualifica può essere acquisita, oltre che in relazione ad attività imprenditoriale individuale, anche in relazione ad attività svolta in qualità di socio purché sussistano i requisiti. Nelle cooperative avviene il riconoscimento anche per i soci lavoratori purché, all’atto dell’adesione, il socio stabilisca il tipo di rapporto lavorativo da cui deriverà l’inquadramento.
  • SOCIETA’ DI CAPITALE – La qualifica viene acquisita dagli amministratori, che non devono essere più iscritti nella gestione separata  INPS per i compensi da essi percepiti, laddove gli stessi versino la contribuzione INPS quali I.A.P.

Continua l’approfondimento sulla disciplina dello I.A.P. con la seconda parte di questa guida:

Imprenditore Agricolo Professionale: le agevolazioni previste dalla legge

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Chiara Peppicelli

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