A cura di AM
Negli ultimi mesi si è molto parlato di riforme e nuove leggi in materia di abitazione e soprattutto di “prima casa” ma ancora non a tutti è chiaro cosa succede realmente. Dallo scorso 1 gennaio infatti le agevolazioni per “prima casa” applicabili all’imposta di registro per i trasferimenti di case di abitazione sono vincolate alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l’immobile e non più, come accadeva fino al 31 dicembre 2013, alle caratteristiche elencate nel D.M. del 2 agosto 1969. Gli immobili soggetti ad IVA però, fanno ancora riferimenti a quest’ultimo decreto. Ecco quindi dove sta il problema e dove bisogna fare attenzione, andiamo quindi a vedere nel dettaglio.
Per quanto riguarda gli immobili soggetti a imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, a seguito delle novità introdotte dall’art. 10 le aliquote dell’imposta di registro previste dal legislatore per gli atti aventi ad oggetti diritti immobiliari sono tre: 2% per gli immobili che fruiscono delle agevolazioni “prima casa”; 9% per gli altri immobili non qualificabili come “prima casa” e per quelli non destinati a uso abitativo; 12% per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze. L’imposta proporzionale, che deriva dall’applicazione delle suddette aliquote, non può comunque essere inferiore a 1000 euro. In presenza di determinate condizioni è possibile applicare l’agevolazione all’immobile adibito a prima casa d’abitazione se questo rientra nelle seguenti categorie catastali:
le abitazioni di tipo civile (cat. A/2);
le abitazioni di tipo economico (cat. A/3);
le abitazioni di tipo popolare (cat. A/4);
le abitazioni di tipo ultrapopolare (cat. A/5);
le abitazioni di tipo rurale (cat. A/6);
le abitazioni in villini (cat. A/7);
le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (cat. A/11).
Le abitazioni di tipo signorile (A/1),le ville (A/8), i castelli e i palazzi di grande pregio artistico e storico (A/9), non potranno usufruire invece delle agevolazioni “prima casa”.
abitazioni in ville (cat. A/8); i castelli e i palazzi di eminenti pregi artistici e storici (cat. A/9).
Per quanto riguarda i trasferimenti soggetti a IVA invece, è possibile usufruire delle agevolazioni “prima casa” per le abitazioni NON di lusso definite in base ai criteri del D.M. 2 agosto 1969. Da ricordare che l’assoggettamento dell’atto di trasferimento o costituzione del diritto reale “prima casa” a imposta di registro piuttosto che a IVA incide anche sul trattamento fiscale applicabile per le imposte ipotecaria e catastale. Per i trasferimenti soggetti a Iva, infatti, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro ciascuna, e si applicano inoltre l’imposta di registro in misura fissa (sempre 200 euro) nonché l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Per i trasferimenti soggetti ad imposta di registro, invece, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili nella misura fissa di euro 50 ciascuna. Chi abbia venduto un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni previste ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA per l’acquisto della “prima casa”, può vedere l’attribuzione di un credito d’imposta riacquistando un nuovo immobile che non abbia caratteristiche dell’abitazione di lusso, a patto che l’acquisto avvenga entro un anno dall’alienazione.