Diritto di prelazione del confinante e strade vicinali: la sentenza della Cassazione N.19235

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Il confinante può esercitare il diritto di prelazione agraria quando i terreni risultano separati da una strada vicinale? La parola alla Corte di Cassazione.

Consolidando inequivocabilmente l’orientamento espresso dalle precedenti decisioni adottate in materia di prelazione agraria del confinante e separazione dei fondi ad opera di corsi d’acqua, fiumi, torrenti, canali e strade vicinali (sentenze n. 26689 del 06-12-2005, n. 1191 del 19-01-2007, n. 13377 del 11-05-2010, n. 58 del 08-01-1996, n. 13558 del 17-12-1991, n. 2983 del 23-06-1989, n. 4621 del 20-05-1987, n. 1433 del 10-02-1987, n. 895 del 14-02-1986, n. 2471 del 20 febbraio 2001, n. 7052 del 14 marzo 2008), secondo cui:

il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante costituisce una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell’autonomia negoziale”

e pertanto

spetta soltanto quando si è in presenza di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio e cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune linea di demarcazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19235 depositata il 29 settembre 2015, ha ribadito che la presenza di una strada vicinale, situata fra due terreni agricoli, esclude il diritto di prelazione del confinante coltivatore diretto o società agricola di persone con almeno il 50% dei soci coltivatori diretti, dato che va ad interrompere la contiguità dei fondi.

Dunque, secondo la Corte, nell’ipotesi in cui i terreni siano separati da una strada vicinale, viene a mancare il requisito necessario per l’esercizio della prelazione (la contiguità materiale tra i fondi, appunto).

Infatti, una strada vicinale non aperta al pubblico transito o una strada agraria privata, va nella sostanza a rappresentare una proprietà “terza”, che si interpone tra i due terreni agricoli, interrompendo così la loro contiguità materiale. Il terreno che costituisce la sede stradale non resta nella proprietà individuale di ciascuno, ma dà luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà.

La Cassazione esclude così la possibilità dell’applicazione del principio della cosiddetta “contiguità funzionale”, ossia di fondi separati ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria. (conforme, per tutte, sentenza n. 19747 del 27 settembre 2011).

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