Le differenze nella disciplina giuridica tra il negozio della cessione totalitaria di azioni o quote di una società che possiede un’azienda e quello della cessione di azienda, e le novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in ordine all’imposta di registro applicabile
La cessione totalitaria di azioni o quote di una società che possiede un’azienda e la cessione di azienda costituiscono negozi aventi effetti giuridici ed economici tra loro decisamente diversi. Circostanza determinante, tra l’altro, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro. Ma andiamo per gradi ed analizziamo innanzitutto le differenze tra i due negozi giuridici.
- Che cosa viene trasferito
Con la cessione totalitaria delle azioni o delle quote di una società che possiede un’azienda ad essere trasferita è la proprietà del soggetto giuridico titolare dell’azienda, con tutti i suoi elementi costitutivi, palesi e occulti, attuali e potenziali, e con le relative posizioni giuridiche attive e passive (ad esempio l’obbligo di sottoporre a tassazione ai sensi dell’art. 86, comma 4, TUIR, le plusvalenze realizzate in anni precedenti qualora si sia esercitata l’opzione di tassazione frazionata in più anni della stessa). Con la cessione dell’azienda invece viene trasferito ciò che è posseduto da un determinato soggetto giuridico, senza alcun trasferimento delle posizioni soggettive attive e passive a esso relative (se un certo soggetto cede la sua azienda, le perdite fiscali dello stesso restano in capo allo stesso e non vengono trasferite all’acquirente dell’azienda); né si trasferiscono necessariamente tutti gli elementi attivi e passivi e tanto meno quelli potenziali non ancora emersi al momento della vendita, poiché il trasferimento ha ad oggetto solo gli elementi attivi e passivi di cui le parti contraenti hanno specificamente convenuto la compravendita.
- Valori fiscali
Quando ad essere ceduta è la proprietà della società che possiede un’azienda, i valori fiscali degli elementi attivi e passivi di quest’ultima non subiscono alcuna modifica, poiché il costo sostenuto dall’acquirente non riguarda gli elementi che costituiscono l’azienda, ma le quote della società da cui queste ultime sono possedute. Al contrario, con la cessione d’azienda l’acquirente ha il diritto di prendere in carico, ai fini fiscali, il valore dei beni trasferiti per il valore corrispondente al prezzo pagato, in base al criterio del costo, ai sensi dell’art. 110 TUIR, indipendentemente dal valore fiscale che gli stessi avevano presso il soggetto cedente, traendone i conseguenti benefici.
- Il trasferimento dei crediti dell’azienda
Con il trasferimento delle azioni o delle quote, gli effetti generabili dai crediti della società ceduta continuano inevitabilmente a ricadere su quest’ultima e quindi, indirettamente, sull’acquirente delle partecipazioni, indipendentemente dalla volontà delle parti. Con la cessione di azienda, invece ai sensi dell’art. 2559 c.c. i crediti relativi all’azienda ceduta sono trasferiti all’acquirente, ma le parti hanno facoltà di escludere, sia integralmente sia parzialmente, il trasferimento di tali crediti; conseguentemente gli effetti generabili da tali crediti possono ricadere sul venditore o sull’acquirente secondo la volontà delle parti.
- Il trasferimento dei debiti
Con la cessione delle azioni o delle quote, gli effetti generabili dai debiti relativi alla società ceduta gravano necessariamente sulla società stessa e quindi ricadono indirettamente sul solo acquirente con totale liberazione del soggetto che ha ceduto le partecipazioni, anche senza il consenso dei creditori.
Con la cessione di azienda, invece ai sensi dell’art. 2560 c.c., in conformità al principio secondo cui il mutamento del debitore non è consentito senza il consenso del creditore, il venditore non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriore al trasferimento, salvo il caso in cui i creditori vi abbiano consentito.
- Subentro nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda
Con la cessione delle azioni o delle quote, i contratti relativi alla società ceduta proseguono regolarmente e non possono essere interrotti né dalla congiunta volontà del venditore e dell’acquirente, in assenza del consenso del terzo contraente e della stessa società ceduta, né dal terzo contraente senza il consenso di quest’ultima.
Con la cessione di azienda, ai sensi dell’art. 2558 c.c., l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, salvo patto contrario, ma il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante.
Per tutti questi motivi, i negozi di cui trattasi, presentano effetti giuridici ed economici decisamente differenti e, conseguentemente, non possono essere considerati tra loro equivalenti e assoggettati alle medesime imposte sui trasferimenti. Questo vale anche quanto all’applicazione dell’imposta di registro.
Sulla base dell’originario articolo 20, Tur (“Testo unico dell’imposta di registro”) L’Amministrazione finanziaria, procedeva sovente a riqualificare la cessione totalitaria di partecipazioni in un mero atto di cessione d’azienda, ai fini dell’imposta di registro (con effetti decisamente diversi, dato che la cessione di partecipazione sconta l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 11, prima parte della Tariffa, Tur, mentre la cessione d’azienda sconta l’imposta di registro proporzionale). La giurisprudenza, negando inizialmente la correttezza di questa impostazione, come del resto anche la prevalente dottrina, ha successivamente cambiato orientamento. Quest’ultimo si fondava essenzialmente su 3 presupposti:
1. natura antielusiva dell’articolo 20;
2. similarità degli effetti economici;
3. schema negoziale tipizzato dal Legislatore.
Oggi la questione è stata definitivamente risolta grazie alla Legge di Bilancio 2018 (i.e. L. 205/2017) la quale, modificando l’articolo 20 Tur, ha stabilito che, ai fini di una corretta tassazione dell’atto (che si tratti di cessione totalitaria di azioni o quote di una società che possiede un’azienda o di cessione di azienda), non rilevano gli elementi interpretativi esterni all’atto stesso, le disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare e gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre a un’assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte.
La nuova norma mira anche ad evitare che la cessione totalitaria di una partecipazione possa essere assimilata a una cessione d’azienda.
Ne discende dunque che la cessione totalitaria di partecipazioni non possa più essere riqualificata, ai fini dell’imposta di registro, in una cessione d’azienda e che dunque alla prima sia da applicare l’imposta di registro in misura fissa.
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